Condizioni di Vendita Generali di Unger Germany GmbH

Art. 1 Ambito, forma

(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) sono applicabili a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Le CGV si applicano solo se l'Acquirente è un imprenditore (art. 14 del Codice Civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo speciale di diritto pubblico.

(2) Le CGV sono applicabili in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“beni”), indipendentemente dal fatto che produciamo i beni stessi o li acquistiamo da fornitori (art. 433, 650 del Codice Civile tedesco). Salvo accordi diversi, le CGV nella versione più recente concordata in ciascun caso si applicheranno anche come accordo quadro per contratti futuri analoghi, senza che dovremo fare nuovamente riferimento ad esse in ogni singolo caso.

(3) Vengono applicate esclusivamente le nostre CGV. Condizioni Generali di Contratto divergenti, conflittuali o aggiuntive dell'Acquirente diventeranno parte del contratto solo se e nella misura in cui avremo espressamente acconsentito alla loro applicazione. Questo obbligo di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all'acquirente senza riserve a conoscenza delle CGC dell'Acquirente.

(4) Gli accordi individuali stipulati con l'Acquirente nei singoli casi (compresi gli accordi collaterali, i supplementi e le modifiche) avranno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Con riserva di prova contraria, un contratto scritto o una nostra conferma scritta (è sufficiente la forma testuale (per es. e-mail, fax)) faranno fede per il contenuto di tali accordi.

(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni legalmente rilevanti da parte dell'Acquirente in relazione al contratto (per es. definizione di scadenze, comunicazione di difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (per es. lettera, e-mail, fax). I requisiti formali legali e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della persona che fa la dichiarazione, rimarranno inalterati.

(6) Le indicazioni inerenti alla validità delle disposizioni legali hanno solo funzione chiarificatrice. Anche senza tale chiarificazione le disposizioni legali valgono nella misura in cui esse non vengono direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

Art. 2 Stipula del contratto

(1) L'Acquirente dovrà comunicare immediatamente a Unger qualsiasi modifica dei suoi dati, compresa qualsiasi modifica/cancellazione della registrazione commerciale documentata al momento dell'instaurazione del rapporto commerciale.

(2) Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Lo stesso vale se abbiamo fornito all'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (per es. disegni, piani, conteggi, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti, anche in forma elettronica, sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e copyright.

(3) L’ordine della merce da parte dell’Acquirente è un’offerta contrattuale vincolante. Salvo diversamente indicato dall’ordine, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro 4 settimane dal suo ricevimento.

(4) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto o in forma testuale (per es. tramite conferma d'ordine) o con la consegna della merce all'Acquirente.

(5) L'Acquirente è tenuto a verificare la completezza e la correttezza dei dettagli dell'ordine, delle condizioni e delle date di consegna della conferma entro 5 giorni lavorativi e a presentare eventuali reclami per iscritto, diversamente i dati saranno considerati conformi al contratto.

Art. 3 Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna sarà concordato individualmente o indicato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine.

(2) Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informeremo immediatamente l'Acquirente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Si considera un caso di indisponibilità della prestazione in particolare la mancata autoconsegna tempestiva da parte del nostro fornitore, se abbiamo concluso una transazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a fornire nel singolo caso.

(3) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in conformità alle disposizioni di legge. In ogni caso, però, è necessario che l'Acquirente faccia un sollecito.

(4) I diritti dell'Acquirente ai sensi dell’art. 8 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (per es. a causa dell'impossibilità o irragionevolezza dell'adempimento e/o dell'adempimento successivo), rimarranno inalterati.

Art. 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, inadempimento dell'accettazione

(1) La consegna viene effettuata franco magazzino, che è anche il luogo di adempimento per la consegna e per qualsiasi adempimento successivo. La merce può essere spedita in un altro luogo di destinazione su richiesta dell’Acquirente e a sue spese (vendita a distanza). Salvo diversamente concordato, siamo autorizzati a decidere noi stessi la modalità di invio (in particolar modo azienda di trasporto, modalità di spedizione, imballaggio). Unger ha il diritto di effettuare consegne parziali.

(2) Il rischio di eventuale perimento o deterioramento della merce passa all’Acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello dell'adempimento, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Qualsiasi rivendicazione che Unger possa avere nei confronti di questa persona o istituzione in caso di danno o perdita della merce sarà ceduta da Unger all'Acquirente. Unger assisterà il cliente nella liquidazione del sinistro.

(3) Se l'Acquirente è in difetto di accettazione, non collabora o se la nostra consegna viene ritardata per altri motivi di cui l'Acquirente è responsabile, abbiamo il diritto di chiedere un risarcimento per il danno risultante, comprese le spese aggiuntive (per es. i costi di stoccaggio). A tal fine, possiamo anche addebitare un risarcimento forfettario dell'importo di EUR 10 per ogni giorno di calendario, a partire dal termine di consegna o, in assenza di un termine di consegna, dalla notifica che la merce è pronta per la spedizione. In caso di danni maggiori causati dal ritardo, verrà accreditato questo importo forfettario. Inoltre, avremo il diritto di addebitare la somma forfettaria prevista dalla legge ai sensi dell'Articolo 288 cpv. 5 del Codice Civile tedesco (EUR 40), che sarà tuttavia compensata da eventuali spese legali.

(4) La documentazione di danni più elevati e le nostre richieste legali (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive, l'indennizzo ragionevole, la risoluzione) rimarranno inalterate; tuttavia, l'importo forfettario sarà compensato da qualsiasi ulteriore richiesta monetaria. L'Acquirente avrà il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.

(5) Quando consegniamo merci pallettizzate partecipiamo al BONNER PALETTENTAUSCH, ovvero lo scambio di pallet dello stesso tipo. Utilizziamo pertanto i nostri europallet e garantiamo agli spedizionieri che gli europallet vuoti dello stesso numero, tipo e qualità saranno consegnati progressivamente al momento della consegna della merce pallettizzata al punto di scarico. Per quanto riguarda le consegne all'estero, tuttavia, questo vale solo per i Paesi in cui si svolge il sistema di scambio europeo per gli europallet. Nel caso di una consegna di questo tipo, lei si impegna pertanto a fornire alla società di consegna i corrispondenti europallet da restituire a noi.

(6) L'Acquirente sarà responsabile della restituzione e del corretto smaltimento delle batterie industriali da noi immesse sul mercato con la merce venduta.

Art. 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Se i singoli casi non sono stati concordati diversamente, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più IVA prevista dalla legge.

(2) Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente. I costi di qualsiasi assicurazione sul trasporto richiesta dall'Acquirente saranno sempre a carico dell'Acquirente.

(3) Il prezzo di acquisto deve essere pagato entro 10 giorni dalla data della fattura e della consegna della merce. Siamo tuttavia autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna in tutto o in parte solo dietro pagamento anticipato. Per quanto riguarda i nuovi clienti, il pagamento anticipato deve essere effettuato di norma; la consegna sarà effettuata solo dopo aver ricevuto il pagamento da parte nostra prima della data di consegna confermata, altrimenti Unger potrà annullare l'ordine.

(4) Scaduto il termine di pagamento di cui sopra, l'Acquirente sarà in mora. Nel corso del periodo di inadempienza, saranno addebitati gli interessi sul prezzo di acquisto al tasso di interesse di inadempienza previsto dalla legge. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni causati dall'inadempienza. Nei confronti dei commercianti questo diritto a richiedere un interesse di mora commerciale (art. 353 HGB - codice commerciale tedesco) rimane invariato.

(5) L'acquirente potrà esercitare i diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente stabilito o sia incontestabile. In caso di difetti nella consegna, i diritti di rivalsa dell'Acquirente rimarranno inalterati, in particolare ai sensi dell’art. 7 cpv. 6 frase 2 delle presenti CGV.

(6) Se, in seguito alla stipula del contratto, risulta evidente (per es. in seguito alla presentazione di una procedura d'insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto sia compromesso dall'incapacità di pagamento dell'Acquirente, avremo il diritto di rifiutare la prestazione in conformità alle disposizioni di legge ed eventualmente, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (art. 321 Codice Civile tedesco). In caso di contratti per la produzione di articoli non giustificabili (prodotti personalizzati), abbiamo la facoltà di dichiarare immediatamente il recesso; le norme di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.

Art. 6 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).

(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere date in pegno a terzi o cedute come garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti. L'Acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o se terzi (per es. pignoramenti) hanno accesso alla merce di nostra proprietà.

(3) Nel caso di una condotta in violazione del contratto da parte dell'Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, avremo il diritto di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o di richiedere la consegna della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include contestualmente la dichiarazione di recesso; siamo invece autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recesso. Se l'Acquirente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all'Acquirente una scadenza di pagamento ragionevole ma senza successo o se la fissazione di tale scadenza è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.

(4) Sino alla revoca in conformità al punto (c) che segue, l'Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trattare la merce con riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. In questo caso verranno applicate anche le seguenti disposizioni.

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci al loro valore pieno, in base al quale siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà dovesse rimanere, acquisiremo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Nel caso contrario, al prodotto risultante si applicheranno le stesse condizioni della merce consegnata con riserva di proprietà.

(b) L'Acquirente ci cede a titolo di garanzia tutti i diritti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto per intero o per l'importo della nostra eventuale quota di comproprietà, in conformità al paragrafo precedente. Accettiamo il mandato. Gli obblighi dell'Acquirente di cui al art. 6 cpv. 2 delle presenti CGV si applicano anche ai crediti ceduti.

(c) L'Acquirente mantiene l'autorizzazione a riscuotere la richiesta di risarcimento oltre a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l'Acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non c'è nessuna mancanza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del art. 6 cpv. 3 delle presenti CGV. Se ciò avviene, tuttavia, possiamo richiedere che l'Acquirente ci informi in merito ai crediti ceduti e ai loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Oltre a ciò, in questo caso abbiamo il diritto di revocare l'autorizzazione dell'Acquirente a vendere e trattare ulteriormente la merce con riserva di proprietà.

(d) Se il valore realizzabile dei titoli supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell'Acquirente svincoleremo titoli a nostra scelta.

Art. 7 Reclami per difetti dell'Acquirente

(1) Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell'Acquirente in caso di difetti di materiale e di titolo (compresi la consegna errata e in difetto, nonché il montaggio errato o le istruzioni di montaggio difettose), a meno che non sia diversamente stabilito di seguito. Tuttavia, le disposizioni speciali di legge rimangono inalterate in caso di consegna finale della merce non lavorata al consumatore, anche se il consumatore l'ha ulteriormente elaborata (ricorso del fornitore ai sensi dell’art. 478 del Codice Civile tedesco). I diritti di rivalsa del fornitore sono esclusi se la merce difettosa è stata ulteriormente modificata dall'Acquirente o da un altro imprenditore, per es. incorporandola in un altro prodotto.

(2) La nostra responsabilità per i difetti si basa soprattutto sull'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state pubblicamente divulgate da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina iniziale su internet) al momento della stipula del contratto saranno considerate come un accordo sulla qualità della merce.

(3) Se la qualità non è stata concordata bisogna valutare in base alle regole legali se è presente un vizio o meno (art. 434 cpv. 1 pagina 2 e 3 del Codice Civile tedesco). Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o da altri terzi ( per es. dichiarazioni pubblicitarie) sulle quali l'Acquirente non abbia richiamato la nostra attenzione in quanto determinanti per il suo acquisto.

(4) Per principio, non saremo responsabili dei difetti di cui l'Acquirente è a conoscenza al momento di stipulare il contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (art. 442 del Codice Civile tedesco). Le rivendicazioni dell'Acquirente per i difetti presuppongono inoltre che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e di segnalazione dei difetti (art. 377, 381 del codice commerciale tedesco). Qualora un difetto si manifesti al momento della consegna, dell'ispezione o in qualsiasi altro momento successivo, dobbiamo notificarlo immediatamente e per iscritto. Inoltre, i difetti evidenti dovranno essere segnalati per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non evidenti al momento dell'ispezione entro lo stesso periodo di tempo dalla scoperta. Se al momento della consegna si verifica un danno che l'Acquirente è in grado di riconoscere immediatamente al momento dell'accettazione della merce, dovrà annotarlo immediatamente sulla bolla di consegna o sulla ricevuta di trasporto e farlo riconoscere dal trasportatore, al fine di consentire a Unger di far valere eventuali diritti nei confronti dello spedizioniere/vettore. Laddove l'Acquirente non ispezioni debitamente la merce e/o non comunichi i difetti, sarà esclusa la nostra responsabilità per i difetti non segnalati o non segnalati in tempo o non segnalati correttamente, in conformità alle disposizioni di legge.

(5) Se la merce fornita è difettosa, possiamo decidere di procedere all’adempimento successivo eliminando il vizio (miglioramento) oppure fornendo della merce senza difetti (fornitura sostitutiva). Il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in base ai presupposti legali rimane inalterato.

(6) Siamo autorizzati a far dipendere l’adempimento successivo dalla corresponsione da parte del cliente del prezzo di acquisto. Ciò nonostante l’Acquirente è autorizzato a trattenere una parte del prezzo di acquisto in base al rispettivo vizio.

(7) Unger deve essere avvisato di qualsiasi restituzione di merce segnalata come difettosa prima che venga restituita. La merce inviata senza preavviso non può essere accettata e processata da Unger. Le spese di spedizione sono a carico dell'Acquirente. L’Acquirente deve concederci il tempo necessario per procedere all’adempimento successivo, in particolar modo per sottoporre la merce contestata agli appositi controlli. Nel caso di fornitura sostitutiva l’Acquirente è tenuto a restituire la merce difettosa ai sensi delle disposizioni di legge. L’adempimento successivo non comprende la sostituzione dell'articolo difettoso né gli interventi di installazione se non eravamo obbligati ad installarlo in origine.

(8) Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale e, se del caso, di rimozione e di installazione, saranno a nostro carico o rimborsate, in conformità alle disposizioni di legge, nel caso in cui si riscontri effettivamente un difetto. Se così non fosse, potremmo chiedere all'Acquirente il rimborso dei costi sostenuti a seguito della richiesta ingiustificata di riparazione del difetto (in particolare i costi di ispezione e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dall'Acquirente.

(9) Nelle situazioni urgenti, per es. se la sicurezza operativa è in pericolo o per evitare un danno sproporzionato, l'Acquirente avrà il diritto di porre rimedio al difetto stesso e di richiedere il rimborso da parte nostra delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. Dovremo essere informati immediatamente di tale autoesecuzione, possibilmente in anticipo. Il diritto di autoesecuzione non sussiste se abbiamo il diritto di rifiutare l’adempimento successivo corrispondente in base alle disposizioni di legge.

(10) Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se una scadenza ragionevole fissata dall'Aquirente per l'adempimento successivo è scaduta infruttuosamente o se è superflua ai sensi delle disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto d'acquisto o ridurre il prezzo d'acquisto. Nel caso di un difetto insignificante, tuttavia, non è previsto il diritto di recesso. In caso di riduzione o ritiro, l'Acquirente riceverà una nota di credito, a condizione che non si opponga. Se si oppone, gli verrà corrisposto l'importo corrispondente. Unger si riserva il diritto di compensare i propri crediti. 

(11) Le richieste di risarcimento danni o di rimborso di spese inutili da parte dell'Acquirente esisteranno solo in caso di difetti ai sensi del art. 8 delle presenti CGV e sono altrimenti escluse.

(12) A prescindere dalla garanzia, Unger garantisce che i materiali di consumo per i prodotti da noi commercializzati, nonché i pezzi di ricambio che possono essere sostituiti in modo tecnicamente ragionevole, saranno tenuti disponibili da noi per un periodo di almeno 2 anni dopo la consegna e potranno essere ordinati al prezzo di listino corrente applicabile. La consegna avverrà solo nelle consuete quantità in commercio.

Art. 8 Responsabilità

(1) Solitamente, i prodotti sono accompagnati da istruzioni per l'uso e avvertenze che devono assolutamente essere rispettate. Unger non sarà responsabile di eventuali danni alla merce o a terzi causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni d'uso e avvertenze. Lo stesso dicasi nel caso in cui i prodotti non siano stati utilizzati per gli scopi per i quali sono destinati in base alle informazioni sul prodotto.

(2) Se non emerge nulla di contrario dalle presenti CGV, incluse le seguenti disposizioni, saremo responsabili in conformità alle disposizioni di legge in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali.

(3) Nell'ambito della responsabilità per colpa, abbiamo una responsabilità illimitata per i danni, a prescindere dai motivi legali, in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, saremo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (per es. riguardo ai propri affari; violazione insignificante di un dovere), solo per

a) per danni derivanti da lesioni alle persone, al corpo e alla salute,

b) per i danni derivanti dall'inadempimento di un obbligo contrattuale essenziale (ossia un obbligo il cui adempimento è un prerequisito per il corretto adempimento del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

(4) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal art. 8 cpv. 3 delle presenti CGV si applicano anche a terzi, nonché in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui un difetto sia stato occultato in modo fraudolento o sia prevista una garanzia per la qualità della merce e per i reclami dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

(5) In caso di violazione degli obblighi che non dà origine a un vizio, l’Acquirente può recedere o disdire solo qualora questa violazione dipenda da noi. Un diritto di recesso dell’acquirente è escluso (in particolare ai sensi degli art. 650, 648 del Codice Civile tedesco).

Art. 9 Prescrizione

(1) In deroga all’art. 438 cpv. 1 n. 3 del Codice Civile tedesco, il termine di prescrizione generale per le richieste di risarcimento derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo di proprietà è di un anno dalla consegna.

(2) Le disposizioni di legge speciali sulla limitazione (in particolare l’art. 438 cpv. 1 n. 1, cpv. 3, art. 445b del Codice Civile tedesco) rimangono inalterate.

(3) Unger non è tuttavia responsabile per la normale usura delle parti soggette a usura.

(4) I suddetti termini di prescrizione della legge sulle vendite si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'Acquirente che si basano su un difetto della merce, a meno che non sia possibile applicare il normale termine di prescrizione legale (art. 195, 199 del Codice Civile tedesco) che porterebbe ad un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni dell'Acquirente ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 frase 1 e frase 2(a) delle presenti CGV, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, cadranno in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

Art. 10 Materiale pubblicitario e rivendita

(1) Unger si riserva i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, supporti elettronici e altri documenti (“Materiali”). Gli Acquirenti hanno il diritto di utilizzare i materiali di Unger e che sono stati rilasciati da Unger per il rispettivo cliente nell'ambito di un'attività di marketing per la rivendita. Unger si riserva il diritto di vietare in qualsiasi momento l'uso di materiali nella redazione, per esempio di cataloghi o siti web, se questi vengono utilizzati in un modo fuorviante o dannoso. I materiali non possono essere modificati senza previa consultazione con Unger. 

(2) Per quanto riguarda i nomi dei prodotti, è obbligatorio utilizzare i marchi di registrazione.

Art. 11 Scelta della giurisdizione e del foro competente

(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l'Acquirente saranno disciplinati dalla legge della Repubblica Federale di Germania, con l'esclusione delle disposizioni in materia di conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.

(2) Se l'Acquirente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo, anche internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale a Solingen. Lo stesso vale se l'acquirente è un imprenditore ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile tedesco). Siamo tuttavia autorizzati, in tutti i casi, a intentare un'azione legale presso il foro competente generale dell'Acquirente.

 

Aggiornato a: gennaio 2023

Per ulteriori domande riguardanti la spedizione, la restituzione e la gestione, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo ungereurope@ungerglobal.com.